Statuto dell’Organizzazione di Volontariato
“Amici del Cuore Piemonte ODV”
CAPO I
(Denominazione e sede dell’Associazione)
ART. 1
E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ispirandosi ai principi del DLGS 117 del 3
Luglio 2017, una Organizzazione di Volontariato che prende il nome “AMICI DEL CUORE PIEMONTE
O.D.V. siglabile “A.C.P. odv”, di seguito denominata “ASSOCIAZIONE.
ART. 2
L’Associazione ha la sede legale in Torino.
Il trasferimento della sede legale non comporta delle modifiche statutarie, purché la stessa non sia
trasferita al di fuori dal Comune di Torino. Tale eventuale trasferimento deve essere tempestivamente
comunicato entro 30 giorni agli Enti gestori presso i quali la suddetta è iscritta.
L’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l’eventuale trasferimento della sede
legale.
La sede operativa è domiciliata presso l’Ospedale Molinette di Torino, Divisione di Cardiologia C.so
Bramante, 88 10126 Torino. Ogni cambiamento della sede operativa dovrà essere pubblicizzato.
L’Associazione può costituire Delegazioni Provinciali e Comunali tramite atto costitutivo registrato.
Le delegazioni hanno una gestione amministrativa autonoma patrimoniale, finanziaria e gestionale,
mentre rimangono vincolate da:
• unico tesseramento e devono corrispondere una % del 5% delle loro quote sociali;
• Statuto, obiettivi e contenuti associativi e dallo stesso Logo, senza aggiunte di altri.
La denominazione sarà sempre “amici del cuore…” (aggiunta del luogo dove ha sede la sezione).
ART. 3
L’ODV viene costituita per un tempo illimitato. E’ apartitica, aconfessionale, a struttura democratica non
ha scopo di lucro, ma esclusivamente solidaristico e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di
organizzare e realizzare interventi socio sanitari.
Tutti i volontari esercitano la propria opera in forma gratuita, personalmente e spontaneamente per il
raggiungimento dei fini dell’Associazione.
I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse alle attività stesse,
compresa la responsabilità civile contro terzi ai sensi art. 18 del DLGS 117/2017 e s.m.i.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti
beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate, dall’Organizzazione di volontariato, le spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente
stabiliti dalla Assemblea dei soci.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione
resa ai sensi dell’art. 46 DP Repubblica 28/12/2000 n. 445 purchè non superino l’importo stabilito
dall’organo sociale competente (ai sensi art. 17 DLGS 117/20017 e s.m.i.)
CAPO II
(Oggetto dell’Associazione)
ART. 4
Per la realizzazione dello scopo di cui al precedente articolo e nell’intento di agire a favore di
tutta la collettività, l’ODV ai sensi dell’art. 5 del DLGS 117/2017 s.m.i.
In via principale/esclusiva si propone di fornire informazioni sulle malattie cardiache a persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche mediante
l’organizzazione d’iniziative culturali e sociali per divulgare le informazioni necessarie ad evitare le varie
patologie cardiache e di sostenere moralmente e fornire il necessario aiuto concreto, diretto od
indiretto, ad adulti e/o bambini prima e dopo un trapianto o durante le cure specialistiche del caso.
Si propone inoltre di collaborare o promuovere l’attività di studio, di formazione e di ricerca nell’ambito
dei malati di cuore e di prestare assistenza negli ospedali della Regione.
É altresì scopo dell’Associazione stessa pubblicizzare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle vitali
problematiche della carenza di donatori di organi; nonché di curare ogni aspetto che direttamente o
indirettamente favorisce il raggiungimento degli obiettivi succitati, o ne permette la realizzazione.
Altro scopo importante dell’Associazione è la divulgazione della prevenzione delle malattie cardio-
vascolari.
L’Associazione potrà svolgere attività nei seguenti settori:
• prevenzione per le malattie cardio vascolari
• assistenza sociale e socio-sanitaria
• assistenza sanitaria
• formazione limitatamente agli aderenti che svolgono attività di volontariato
L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché
tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative nei limiti consentiti dalla legge, purchè
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (art. 6 DLGS 117/2017).
Tutte le attività della associazione sono gratuitamente fornite e sono prestate dagli aderenti alla
associazione siano essi soci, volontari.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà realizzare Raccolta
Fondi ai sensi art. 7 comma 1 del DLGS 117/2017.
CAPO III
(Patrimonio e risorse economiche)
ART. 5
1. Il patrimonio dell’Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
a – Beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’ODV
b – Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV
c – Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio
2. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie
attività da:
a – Quote associative e contributi degli aderenti
b – Contributi Pubblici e privati
c – Donazioni e lasciti testamentari
d – Rendite patrimoniali
e – Attività di raccolta fondi (ai sensi art. 7 del DLGS 117/2017)
f – Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’Associazione e riconducibile alle
disposizioni del DLGSL 117/2017 e s.m.i.
g – Le uscite dell’Associazione sono rappresentate dalle spese per il suo buon funzionamento e per il
conseguimento delle sue finalità
3. L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 Dicembre di
ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del DLGS
117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per la approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il
bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Segreteria almeno 10 giorni prima dell’Assemblea
e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio dovrà essere pubblicato nel sito internet dell’Associazione.
4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statuta-
riamente previste.
5. E’ fatto divieto di dividere anche in forma indiretta gli eventuali utili ed avanzi di gestione, e riserve
comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
6. Oltre alle scritture prescritte al comma 3, gli Enti del Terzo Settore devono tenere:
a) libro degli associati;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti i verbali
anche redatti per atto pubblico;
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione e dell’organo di controllo;
d) Il libro dei volontari vidimato.
CAPO IV
(Soci, adesioni, dimissioni)
ART. 6
L’Associazione è composta da soci:
– ordinari
– sostenitori
– benemeriti
Tutti i Soci, indipendentemente dalla cifra versata hanno pari diritti e pari doveri.
Le sopraccitate categorie saranno individuate dal Regolamento interno della Associazione.
L’adesione all’ODV è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.
ART. 7
Ai sensi dell’art.32 DLGS 117/2017 e s.m.i.
Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore alle sette persone.
ART. 8
L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita
domanda scritta da parte degli interessati.
Qualsiasi cittadino italiano o straniero può richiedere di essere associato all’ODV.
Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all’interessato
entro 30 gg, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.
Il ricorso all’Assemblea dei soci deve avvenire entro 30gg dal ricevimento della predetta comunicazione
del C.D.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno
provveduto a versare la quota associativa stabilita dall’Assemblea.
Ogni Socio maggiore di età ed in regola con la quota associativa ha diritto di parola, di voto e di
accedere alle cariche elettive.
Possono essere Soci solo le persone fisiche, pertanto né Enti, né Istituzioni od altri soggetti.
I soci hanno l’obbligo morale di partecipare alla vita della Associazione ed a partecipare alle assemblee
annuali.
Costituiscono l’elettorato attivo e passivo degli organi sociali.
È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di
recesso.
Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei
confronti dell’associazione.
ART. 9
1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua
attività. In particolare;
I soci hanno diritto:
a) di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazione ed
avendo facoltà di verifica;
b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
c) di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle delibere degli organi associativi,
degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
2. I soci sono obbligati:
a) all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) al pagamento, nei termini, della quota associativa.
ART. 10
La qualità di Socio si perde:
per recesso;
per esclusione;
per morte del socio;
per indegnità morale e violazione dei doveri statutari.
Ogni socio può recedere dall’Associazione. La cessazione ha effetto con lo scadere dell’anno in corso,
purché il recesso sia fatto per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 3 mesi prima. È fatto salvo il potere
del Consiglio Direttivo di accettare il recesso con effetto immediato.
La qualità di Socio si perde per esclusione quando non versi la propria quota entro il mese successivo
a quello del sollecito.
L’esclusione ha effetto in tal caso dal giorno della deliberazione del Consiglio Direttivo che accerta
l’inadempienza.
Al Consiglio Direttivo sono accordati i poteri di sospendere un associato per un periodo determinato in
attesa delle deliberazioni dell’Assemblea Generale, nel caso in cui l’associato abbia compiuto atti
contrari allo Statuto, all’Atto costitutivo e alla legge, ovvero che possano arrecare grave pregiudizio agli
scopi o alla immagine dell’Associazione. Il provvedimento di espulsione, che deve essere motivato, è di
competenza dell’Assemblea dei Soci su proposta del C.D. che lo adotta a maggioranza assoluta dei
propri membri. È possibile un ricorso motivato da parte del socio escluso: su tale ricorso deciderà in
modo definitivo sempre l’assemblea.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione e i loro aventi causa non
possono ripetere i contributi versati, né vantare diritti sui patrimoni dell’Associazione.
CAPO V
(Quote d’iscrizione)
ART. 11
I soci dell’Associazione versano nelle casse sociali una quota annuale d’iscrizione.
L’importo annuale della quota di partecipazione viene stabilito dall’Assemblea Generale annualmente
all’atto dell’approvazione del bilancio su proposta del Consiglio Direttivo.
Tale importo deve essere versato entro un mese dalla data della sua definizione o della comunicazione
agli associati che non abbiano partecipato all’Assemblea a mezzo di lettera raccomandata.
Nel caso in cui l’Assemblea Generale non deliberi entro il mese di giugno di ogni anno il valore della
quota, essa sarà pari a quella dell’anno precedente.
CAPO VI
(Organi sociali e Assemblea generale ordinaria e straordinaria)
ART. 12
Sono organi sociali:
1. l’Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Comitato Esecutivo
4. il Presidente
5. i Revisori contabili (Sindaci)
ART. 13
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci. È l’Organo sovrano dell’Associazione ed è presieduta
dal Presidente del C.D. o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.
L’assemblea, se del caso, elegge un segretario.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
I diritti di voto e di parola dei soci sono regolati dall’Art. 9 che precede.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti; in
seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non votano.
ART. 14
Le competenze dell’Assemblea Generale ordinaria sono:
approvare annualmente l’ammontare della quota associativa ai sensi dell’art. 11;
approvare il numero dei consiglieri con il numero massimo di 15;
eleggere, revocare e accettare le dimissioni dei membri Consiglio Direttivo e dei Revisori;
verificare la validità delle votazioni e delle elezioni dei membri che compongono gli Organi
dell’Associazione;
deliberare il budget annuale;
approvare il bilancio sociale redatto ai sensi dell’art. 13 e 14 del DLGS 117/2017;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità
nei loro confronti;
stabilire i limiti per il rimborso delle spese ai volontari e ai membri del consiglio direttivo; ai sensi
dell’art 17. Comma 3 e 4 del DLGS 117/2017;
proporre nuove iniziative ed attività di interesse dell’Associazione o interventi comunque attinenti
all’Oggetto dell’Associazione;
esercitare ogni altro potere attribuito all’Assemblea dall’atto costitutivo, dallo Statuto e dal
regolamento;
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e ratifica le
deliberazioni di quest’ultimo;
delibera sugli eventuali ricorsi dei Soci.
Le competenze dell’Assemblea generale straordinaria sono:
l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti:
scioglimento e qualsiasi altra decisione, secondo quanto disposto dall’art. 18.
ART. 15
L’Assemblea Generale ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente e deve essere
programmata entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio
La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima della data stabilita per la stessa, mediante
lettera, lettera raccomandata, telegramma, oppure e-mail, indirizzata ai soci, affissione all’albo
dell’Associazione
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo, l’ora della 1^
convocazione e della 2^.convocazione.
Quest’ultima non può avvenire prima che siano trascorse almeno 24 ore dalla precedente
convocazione
Ogni socio può delegare per iscritto a rappresentarlo in Assemblea Generale un altro socio. Ogni socio
non può esercitare più di due deleghe.
Ogni membro partecipa all’Assemblea Generale con eguale diritto di voto, fatte salve le deleghe.
ART. 16
L’Assemblea dei Soci, oltre che dal Presidente, può essere convocata su richiesta da almeno 1/10 (un
decimo) dei soci, oppure la metà +1 dei Consiglieri.
L’ordine del giorno della convocazione dell’Assemblea Generale dovrà in tal caso menzionare ogni
argomento indicato nelle richieste dei soci.
L’Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di
almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza di
voti, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
ART. 17
Il Presidente ha i poteri d’ordine nello svolgimento dei lavori d’Assemblea nonché, a puro titolo
esemplificativo:
attribuisce la parola ai membri che, avendone diritto ne facciano richiesta;
mette ai voti gli ordini del giorno;
proclama i risultati delle votazioni;
può allontanare chiunque turbi i lavori dell’Assemblea, e ha ogni altro potere necessario allo
svolgimento dei lavori stessi;
può provvedere alle spese ordinarie e straordinarie, senza una delibera del Consiglio Direttivo, per
importi definiti dal Regolamento per importi non rilevanti;
provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
vigila sulle coerenze delle attività con gli obiettivi e le motivazioni ideali dell’Associazione;
vigila su tutti gli atti economici ed amministrativi dell’Associazione;
svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo;
provvede alle convocazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e le presiede;
predispone una relazione sulle attività dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea unitamente al
bilancio annuale.
ART. 18
Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza in prima convocazione, in Assemblea
Straordinaria regolarmente convocata, di almeno 3/4 dei soci aventi diritto, ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione vale la metà +1 dei presenti e rappresentati per quanto riguarda la
costituzione e la votazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto
favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.
ART. 19
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono a cura di
quest’ultimo allegate al libro dei verbali dell’Assemblea.
Il libro dei verbali dell’Assemblea Generale con i relativi allegati debbono essere custoditi nella Sede
Sociale e rimanere a disposizione di tutti gli associati, i quali possono richiederne copia fotostatica sul
semplice pagamento del costo di riproduzione.
Le deliberazioni prese dall’Assemblea Generale non possono essere portate a conoscenza di terzi, in
tutto o in parte ove sussistono ragionevoli motivi deliberati dal Consiglio Direttivo.
CAPO VII
(Consiglio Direttivo e Presidente)
ART. 20
L’Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di 3 e da un massimo di 15
Consiglieri, eletti e revocati dall’Assemblea Generale, scelti tra i soci dell’Associazione, sempre in
numero dispari e con i criteri di cui al precedente articolo 16.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente prese a maggioranza, allorché siano presenti
alla seduta almeno la metà dei Consiglieri in carica.
ART. 21
La durata del mandato di Consigliere è di 3 anni. Nel caso di impedimento permanente o di dimissioni,
ovvero di cessazione dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo può sostituire il Socio vacante con
il primo dei non eletti, per terminare il mandato originale. Tale sostituzione deve essere
successivamente approvata da parte della prima Assemblea Generale utile.
I Consiglieri sono rieleggibili al termine del proprio mandato, solo per una volta consecutiva.
ART. 22
Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice Presidente, un eventuale 2° Vice Presidente, un
Tesoriere ed un Segretario, scelti fra i propri membri.
Le funzioni del Tesoriere e del Segretario sono stabilite nel regolamento.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
ART. 23
Il Presidente rappresenta l’Associazione verso i terzi ed in giudizio convoca l’Assemblea Generale ed il
Consiglio Direttivo che presiede, nonché provvede ad ogni altra funzione attribuitagli dall’Atto
Costitutivo, dallo Statuto o dall’Assemblea Generale per incarichi con oggetto definito e con tempi
determinati.
Nel caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, in sua
assenza dall’eventuale 2° Vice Presidente e nel caso di assenza o impedimenti di questi, dal
Consigliere più anziano.
È Consigliere anziano colui che ha raggiunto l’età più elevata.
ART. 24
Il Consiglio Direttivo può svolgere ogni atto necessario o utile al raggiungimento degli scopi per i quali
l’Associazione è stata creata.
Sono di competenza del Consiglio Direttivo tutti i poteri derivanti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo, dallo
Statuto o dal regolamento che non siano attribuiti all’Assemblea o al Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria a scadenza almeno bimestrale. Il Consiglio Direttivo
è convocato dal Presidente, oppure quando ne facciano richiesta la metà +1 dei Consiglieri con avviso,
recante l’ordine del giorno, la data l’ora ed il luogo della riunione, spedito almeno 15 (quindici) giorni
prima di quello fissato per la riunione, sempre con le stesse modalità già indicate all’art. 15.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro unico nazionale del Terzo
settore e se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente
avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 25
1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere.
2. Il Comitato esecutivo esplica le funzioni ed i compiti attribuiti dal Consiglio Direttivo.
3. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato esecutivo e per la validità delle relative
deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste dallo Statuto e dal regolamento, per le
adunanze del Consiglio Direttivo.
4. Le delibere del Comitato esecutivo debbono essere portate per ratifica obbligatoriamente al primo
Consiglio direttivo.
ART. 26
Il Consiglio Direttivo, per compimento di singoli atti di propria competenza, può delegare il Presidente o
due Consiglieri a svolgere qualsiasi attività necessaria per conto dell’Associazione ed in sua
rappresentanza anche in campi diversi da quello strettamente amministrativo.
ART. 27
Nell’esercizio della loro funzione gli amministratori dell’Associazione sono responsabili della operatività
associativa in relazione al proprio mandato.
Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate entro i limiti stabiliti dall’assemblea dei Soci.
ART. 28
L’Assemblea generale deve nominare (se non sono soci) oppure deve eleggere tra i soci, un organo di
controllo, anche monocratico, con l’incarico di verificare i conti sociali esposti in Bilancio e di presentare
a loro corredo una relazione illustrativa.
I membri dell’organo di controllo controllano l’amministrazione dell’ODV, possono assistere alle riunioni
del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
CAPO VIII
(Regolamento interno)
ART. 29
L’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria o straordinaria può deliberare di affidare al C.D. di redigere un
regolamento interno. Questo regolamento dovrà successivamente essere ratificato dall’Assemblea dei
Soci.
ART. 30
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
CAPO IX
(Scioglimento)
ART. 31
L’assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre
quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e
determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del
DLGS 117/2017.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto,
previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di
cui all’art. 45 comma 1 del DLGS 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri
Enti del terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato
è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal
Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di
devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del registro unico
nazionale del Terzo settore.
CAPO X
(Norme finali)
ART. 32
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice
Civile, del DLGS 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in
materia.
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